Il preliminare di compravendita tra privati è un accordo scritto che regola i termini e le condizioni dell’acquisto di un immobile. Esso non ha valore di titolo esecutivo e non è opponibile ai terzi, a meno che non venga trascritto presso il Registro Immobiliare.
La trascrizione del preliminare consiste nell’iscrizione del documento presso il Registro Immobiliare, dove viene annotato il diritto preteso dal contraente acquirente. La trascrizione attribuisce al preliminare valore di pubblicità, in quanto rende noto a tutti il fatto che tra le parti sia stato concluso un accordo per l’acquisto dell’immobile, impedendo che vengano fatte altre trascrizioni su quel medesimo bene.
La trascrizione del preliminare è un’operazione a cui le parti possono liberamente sottoporsi per tutelarsi reciprocamente. Infatti, essa attribuisce al preliminare un valore di opponibilità ai terzi, garantendo al contraente acquirente una posizione di privilegio nei confronti di eventuali terzi che volessero acquistare l’immobile.
La trascrizione del preliminare è tuttavia un’operazione che comporta dei costi, poiché prevede il pagamento di una tassa e delle spese notarili. Inoltre, la trascrizione può essere effettuata solo in presenza di determinati requisiti, come ad esempio la preventiva verifica della titolarità del bene e la conformità dell’atto alle norme di legge.
In ogni caso, la trascrizione del preliminare può rappresentare un’opzione conveniente per le parti, in quanto garantisce una maggiore sicurezza nell’acquisto dell’immobile e una maggiore protezione nei confronti di eventuali terzi acquirenti.