Il testo unico edilizia nel novembre del 2016 con l’entrata in vigore del decreto legislativo 222, ha subito una sostanziale modifica per ciò che concerne i titoli abilitativi. A seguito della riforma l’attività edilizia è regolata nel seguente modo:
1) attività libera;
2) attività soggetta a comunicazione inizio lavori asseverata (CILA);
3) attività soggetta a permesso di costruire;
4) attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
5) utilizzo della SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Il T.U. edilizia introdotto nel 06/2001 introdotto con lo scopo di coordinare le disposizioni vigenti, contiene i principi fondamentali e generali e disciplina l’attività edilizia, conferendo agli enti regionali e locali specifici compiti e ruoli.
Per uniformare le modalità operative e procedurali ha previsto l’istituzione dello <<sportello unico per l’edilizia>> [S.U.E. o SUAPE] che rappresenta l’unico canale di accesso alla pubblica amministrazione per il privato cittadino o per l’impresa per la richiesta del titolo abilitativo per l’intervento edilizio e che svolge anche il compito di racchiudere al suo interno l’intero fascicolo, rendendolo accessibile da ogni ente coinvolto nell’iter autorizzativo.