Il T.U. Edilizia elenca in via non esaustiva le attività edilizie che possono svolgersi senza la preventiva o successiva comunicazione alla pubblica amministrazione, purché nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, idrogeologiche e antincendio che comunque debbono rispettarsi come prescritto dalle normative in materia edilizia.
Le attività sono sostanzialmente raggruppate all’interno di queste macro-categorie:
- Interventi di manutenzione ordinaria (come ad esempio l’installazione di pompe di calore fino a 12Kw);
- Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche purché non comportino modifiche alla sagoma con la realizzazione di manufatti e/o l’installazione di ascensori;
- Attività di movimento terra nell’ambito di attività agricole e installazioni di serre mobili stagionali prive di opere murarie;
- Opere di pavimentazione esterna, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- Installazione di pannelli solari o fotovoltaici a servizio degli edifici, purché al di fuori della ZONA A;
- Installazione di arredo e attrezzature ludiche su aree pertinenziali;
NB: Si consideri la normativa in fase di costante modifica e come tale il post non esaustivo anche rispetto alle norme delle Regioni a statuto speciale.